Decreto Salva Casa [CONDONO]
Principali punti di interesse in attesa del testo in Gazzetta
Articolo scritto mentre il decreto Salva Casa era in preparazione o in discussione. Il testo definitivo (D.L. 69/2024, convertito con modifiche dalla legge 105/2024) è in parte diverso: per la situazione di oggi chiedete allo studio.
Modifica delle soglie di tolleranza
L’art.34 prevede che “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”. La riforma introduce l’innalzamento della soglia del 2% fino al massimo del 5% (per le unità abitative inferiori a 100 metri quadrati), rendendo sanabili difformità che oggi non lo sono.
Silenzio assenso
Il comma 6 del nuovo art.36 bis è il “cuore” della riforma del DPR 380/2001 targata Salvini. Prevede infatti che le istanze di accertamento di conformità siano sottoposte al regime del silenzio-assenso da parte degli uffici tecnici, mentre oggi vale esattamente il contrario, ossia il silenzio-diniego.
Se il Comune non risponde entro il termine di 45 giorni alla richiesta di sanatoria dell’abuso, questa si intende accolta e “decorsi i termini…eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci”.
Cosa significa? Che la gran parte delle istanze saranno automaticamente accolte, vista la materiale impossibilità degli uffici di verificare pratiche relative a permessi di costruire in tempi così ristretti.